Amministrazione Trasparente
L'art. 14 del D.Lgs. 33/2013 disciplina gli obblighi di pubblicazione relativi ai titolari di incarichi di indirizzo politico-amministrativo. Tale disposizione si applica agli organi di governo delle pubbliche amministrazioni che esercitano funzioni di indirizzo politico in senso stretto (ministri, sottosegretari, presidenti e assessori di Regioni, Province e Comuni, ecc.).
Le istituzioni scolastiche autonome non dispongono di organi di tale natura. Il Consiglio di Istituto, sebbene sia un organo collegiale elettivo, non esercita funzioni di governo politico ai sensi della norma citata, come chiarito dalla delibera dell'allora CIVIT (ora ANAC). Non vi sono pertanto dati da pubblicare in questa sezione.
Per i medesimi motivi, non sono applicabili a questo istituto le voci relative a: sanzioni per mancata comunicazione dei dati (art. 47, c. 1, D.Lgs. 33/2013 — non sussistono obblighi a carico di organi politici); titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo; rendiconti dei gruppi consiliari regionali o provinciali.
Le dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità del Dirigente Scolastico sono pubblicate nella sezione «Personale — Titolari di incarichi dirigenziali» (art. 20, D.Lgs. 39/2013).
